STATUTO DELL’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “AMICI DELLA FONDAZIONE HOSPICE TRENTINO ODV” 

Titolo I           Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

Ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (di seguito anche  “Codice del Terzo settore”  o “CTS”) e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni è costituita l’Organizzazione di volontariato denominata "AMICI DELLA FONDAZIONE HOSPICE TRENTINO ODV", con sede legale nel Comune di Trento, di seguito indicata anche come “Associazione”.

L’associazione è iscritta al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) nella sezione delle organizzazioni di volontariato e l’acronimo “ODV” o l’indicazione di “organizzazione di volontariato” dovranno essere sempre inseriti nella denominazione sociale ed utilizzati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. In caso di cancellazione dal RUNTS, l'acronimo ODV non può più essere utilizzato.

L’Associazione ha sede legale nel Comune di Trento. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Trento non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Essa opera prevalentemente nel territorio della provincia di Trento, e può operare anche in ambito nazionale e/o internazionale.

L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero.

L’Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Scopi

L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.

L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi,di una o più attività di interesse generale indicate all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni (Codice del Terzo Settore).

L’Associazione, anche in continuità e diretto collegamento con gli ideali che ispirano, gli interventi e i metodi di lavoro proposti dalla Fondazione Hospice Trentino ETS (intendendosi incluse le successive variazioni tipologiche e/o di denominazione che dovessero successivamente intervenire), può operare nei seguenti campi (attività) di interesse generale previsti dall’art.5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni (Codice del Terzo Settore), e specificatamente indicate dalle lettere:

  • interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni ( a);
  • prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c);
  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
  • interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (lett. e); 
  • formazione universitaria e post-universitaria (lett. g);
  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h);
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D. Lgs. 117/2017 (lett. i);
  • alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lett. q);
  • beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore (lett. u);
  • promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, 244 (lett. w).

L’Associazione persegue le seguenti finalità:

  1. dare un riferimento anche organizzativo ai volontari che operano anche nell’interesse della Fondazione Hospice Trentino ETS, degli Hospice e

della rete di cure palliative sul territorio;

  • fornire assistenza, sostegno e cura che possano alleviare il dolore o i disagi dei malati e delle loro famiglie in fase avanzata di malattia oncologica e non, che necessitano di cure palliative;
  • diffondere la cultura del volontariato e dei valori di cui esso è portatore, sviluppando e incoraggiando l’attivismo e l’impegno degli individui nell’ottica di una cultura della condivisione e dell’aiuto reciproco;
  • far conoscere e diffondere la cultura dell’Hospice e delle cure palliative, in coerenza con le finalità della Fondazione Hospice Trentino ETS;
  • sostenere la Fondazione Hospice Trentino ETS anche con iniziative di raccolta fondi.

Art.3 - Attività

Per raggiungere gli scopi suddetti l’Associazionepotrà svolgere, a solo titolo esemplificativo, le seguenti attività:

  1. promuovere, realizzare, finanziare progetti o altre iniziative di carattere socio-assistenziale e/o socio-educativo a favore dei malati in fase avanzata di malattia oncologica e non e alle loro famiglie;
  2. organizzare convegni, seminari e incontri sui bisogni clinico-assistenziali, terapeutici, spirituali e psicologici e sugli aspetti etici, deontologici e giuridici del malato in fase terminale;
  3. organizzare campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica locale e nazionale sulle problematiche inerenti il malato in fase terminale e sulle funzioni di accoglienza, cura ed assistenza della struttura di “Hospice”;
  4. organizzare corsi di formazione e aggiornamento di volontari, preposti ad attività di assistenza e di cura dei pazienti ospiti presso la struttura “Hospice” e delle loro famiglie;
  • indirizzare e formare coloro che vogliono svolgere attività di volontariato a sostegno delle persone dei malati in fase avanzata di malattia oncologica e non, mettendo inoltre in contatto i volontari con le strutture o con gli enti di riferimento e mantenendo un ruolo di referente fra il volontario e l’organizzazione ospitante;
  • promuovere e organizzare manifestazioni e campagne di sensibilizzazione e di raccolta fondi per il sostegno delle iniziative e dei progetti menzionati in precedenza, anche attraverso pubblicazioni;
  • curare e gestire un sito internet, una pagina Facebook o di altro social network dedicati all’Associazione, allo scopo di divulgare e far conoscere le tematiche di cui questa si occupa, oltre che di pubblicizzarne le attività; h) collaborare e coordinare la propria azione con quella di altre organizzazioni di volontariato, o con altri enti pubblici o privati di carattere locale, nazionale ed internazionale, che abbiano finalità analoghe o simili a quelle dell’Associazione, anche stipulando con questi ultimi rapporti contributivi e convenzionati;
  1. i) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice. 

L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore.

Titolo II Norme sul rapporto associativo

Art.4 - Norme sull’ordinamento interno

L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati e nominare.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.

Art.5 - Associati

Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. 

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o

altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, si richiama la disposizione di cui all'art. 32 del Codice del Terzo Settore.

Art.6 - Procedura di ammissione

Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse ed abbia raggiunto la maggiore età presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni (purché non in contrasto con lo Statuto), ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati. 

L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Art.7 - Diritti e doveri degli associati. Gli associati hanno il diritto di:

  1. partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
  2. essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi;
  3. esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.  

L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall’art.15 del presente Statuto.

Gli associati hanno il dovere di:

  1. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
  2. rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  3. versare  la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, non sono rivalutabili e non possono essere restituiti in nessun caso.

Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo La qualità di associato si perde per:

  1. a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato; 

L’associato può invece essere escluso dall’Associazione per:

  1. comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
  2. persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali; 
  3. mancato pagamento della quota associativa entro 180 (centottanta) giorni dall’inizio dell’esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. Scaduto il termine, il Consiglio Direttivo, valutate le circostanze secondo criteri di pari trattamento, delibera sull'eventuale esclusione dell'associato. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art. 6 del presente Statuto.
  4. aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali  

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza.All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Titolo III Norme sul volontariato

Art.9 - Dei volontari e dell’attività di volontariato

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Per la specificità dell'attività svolta dall'Associazione, che richiede una apposita ed adeguata formazione per i delicati profili coinvolti, potranno prestare attività volontaria solo persone associate, che quindi partecipano attivamente all'intera vita associativa, assorbendone e comprendendone gli aspetti più specifici.

L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro vidimato o comunque non modificabile i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e che abbiano frequentato il corso di formazione di base.

L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo e fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 co. 4 del CTS. 

Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite 

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.   

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Titolo IV Organi sociali

Art.11 - Organi dell’Associazione Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea degli associati;
  2. il Consiglio Direttivo; 
  3. il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario;
  4. l’organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore o, dove non ricorrenti, per volontà dell’Assemblea;  
  5. l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componenti dell’organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all’art.2397, c.2,  non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art.12 - L’Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento 

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

Nei limiti in cui la legge lo consente, è espressamente escluso il richiamo operato dall'art. 24. co. 3 del Codice del Terzo settore ai commi quarto e quinto dell'art. 2372 del Codice Civile.

L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea può essere inoltre convocata:

  1. su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio

Direttivo; 

  • su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. 

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giornidalla data della richiesta. 

La convocazione dell’assemblea è effettuata mediante avviso scritto inviato a ciascun associato con qualsiasi mezzo idoneo a garantire la prova dell’avvenuta ricezione. È pertanto ammessa tramite posta elettronica, PEC o altri strumenti telematici idonei a garantire la tracciabilità dell’invio e la conoscibilità della convocazione. Nel caso avvenga mediante messaggistica istantanea (es. WhatsApp) è necessario poter dimostrare: l’invio, la data, la ricezione e il contenuto del messaggio. L’avviso di convocazione deve pervenire agli associati almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione e deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L’Assemblea può riunirsi anche mediante tele-videoconferenza,sempre che tale modalità di partecipazione (in remoto e/o mista) sia prevista nella convocazione, che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante, se ed in quanto previsto dalla legge; altrimenti si considera tenuta ove si trova il soggetto verbalizzante. In tale ultimo caso, il verbalizzante redige tempestivamente il verbale e lo trasmette al Presidente per l'approvazione (salvo che il verbalizzante sia un Notaio). Il Presidente firmerà il verbale alla prima occasione utile, anche in forma digitale. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare. 

Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.  

Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum  È compito dell’Assemblea ordinaria:

  1. approvare il bilancio di esercizio,predisposto dal Consiglio Direttivo;
  2. approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  3. determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
  • eleggere e revocare l’organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art. 30 del Codice del Terzo settore;
  • eleggere l’organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art. 31 del Codice del Terzo settore;
  • decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;
  • approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e il regolamento per i lavori assembleari.
  • deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;
  • deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

Per tutto quanto qui non previsto si applica l'art. 25 del Codice del Terzo Settore. 

L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la partecipazione della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati partecipanti. 

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati partecipanti, sia in prima che in seconda convocazione. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum  È compito dell’Assemblea straordinaria:

  1. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  2. deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la partecipazione di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti; in seconda convocazione è validamente costituita con la partecipazione di almeno un terzo (1/3) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. 

Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto. 

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art.15 - L’Assemblea degli associati: regole di voto  Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati,sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. 

Per le votazioni si procede con voto palese. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti stati, fatti e qualità delle persone, si può procedere mediante il voto a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei partecipanti.

Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 9 (nove), secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il sottoposto a procedure liquidatorie previste dal C.C.I.I. o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri durano in carica 3 (tre) annie scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I Consiglieri sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione è effettuata mediante avviso scritto inviato a ciascun Consigliere tramite posta elettronica, messaggistica istantanea (es. WhatsApp), PEC o altri strumenti telematici idonei a garantire la tracciabilità dell’invio e la conoscibilità della convocazione. L’avviso deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno. In caso di urgenza il termine è ridotto fino a 24 ore. Le motivazioni dell’urgenza devono risultare a verbale.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante tele-videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato dai consiglieri tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è partecipa la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei partecipanti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe. 

Il Consiglio Direttivo delibera le modalità di votazione, potendo ricorrere al voto palese o segreto. In mancanza di diversa deliberazione, le votazioni sono effettuate in forma palese.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.

Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:

  1. redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  2. redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  3. nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario dell’Associazione che può esercitare anche la funzione di Tesoriere;
  4. decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;
  5. deliberare i regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione;
  6. determinare l'ammontare e la periodicità della quota associativa, in relazione alle esigenze di autofinanziamento dell'Associazione;
  7. deliberare la convocazione dell’Assemblea;
  8. decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
  9. ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
  10. curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;
  11. deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
  12. adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente

Statuto o dai regolamenti interni;   

  • adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni eventualmente delegategli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili.

Art.19 - Il Presidente: poteri e durata in carica

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. 

Il Presidente dell’Associazione è nominato al proprio interno dal Consiglio Direttivo. 

Il Presidente dura in carica 3 (tre) annied è rieleggibile.

La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l’elezione.

La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:

  1. firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
  2. curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio

Direttivo;

  • adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
  • convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

Al Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, possono essere attribuiti autonomi poteri di spesa fino all'importo stabilito nella delega. 

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente a cui spettano la rappresentanza legale e la firma sociale/in ogni sua attribuzione, comprese la rappresentanza legale e la firma sociale. 

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

La carica di Consigliere si perde per: 

  1. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio

Direttivo;

  • revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;
  • sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art. 16, c.2, del presente

Statuto;

  • perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art. 8 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Nel caso in cui tale previsione non possa, per qualunque ragione, trovare applicazione, si applicherà - se ed in quanto sia consentito dalla normativa - l’art. 2386 C.C., nei limiti di compatibilità. I nuovi eletti assumono l’anzianità dei sostituiti. Nel caso in cui anche quest'ultima previsione non sia applicabile, dovrà essere convocata, con adeguata tempestività, l’assemblea che li sostituisce.

Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giornidalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.  

Art.21 - Responsabilità degli organi sociali

Qualora l’Associazione sia dotata di personalità giuridica, delle obbligazioni contratte dall’Associazione risponde soltanto l’ente con il proprio patrimonio, purché ne sussistano i presupposti (statutari e patrimoniali).

I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell’organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V I libri sociali

Art.22 - Libri sociali e registri

L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:

  1. il libro degli associati, in formato cartaceo o digitale;
  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea in formato cartaceo o digitale;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo in formato cartaceo o digitale.

L’Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, qualora questo sia stato nominato. 

L’Associazione ha inoltre l’obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di revisione, qualora questo sia stato nominato. 

L’Associazione deve infine tenere il registro vidimato o comunque non modificabile dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI Norme sul patrimonio dell’Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.23 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Per quanto qui non previsto, si rimanda all'art. 8 del Codice del Terzo Settore. 

Art.24 - Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: a) quote associative;

  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
  • proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del

Codice del Terzo settore;

  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Ai sensi dell'art. 33 co. 3 del Codice del Terzo settore, per l’attività di interesse generale prestata l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art.25 - Bilancio di esercizio

L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria. Quest’ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giornidalla chiusura dell’esercizio, tenendo comunque presenti gli obblighi ed i termini di deposito del bilancio presso il RUNTS (art. 48 co. 3 del Codice del terzo Settore).

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Per quanto qui non previsto, si rimanda all'art. 13 del Codice del Terzo settore.

Titolo VII Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima sia in seconda convocazione.

L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII Disposizioni finali

Art.27 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.